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Sez. 5, Sentenza n. 2989 del 21/06/1999 Cc. (dep. 05/08/1999) Rv. 213972 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE | In via alternativa - Ammissibilità - Nullità del decreto che dispone il giudizio - Esclusione - Provvedimento del giudice che dispone restituirsi gli atti al PM - Abnormità.
Stato
decisa il 1999-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213972-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE

Poiché è consentito al PM formulare la imputazione in via alternativa, è abnorme il provvedimento del giudice che, dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio in conseguenza del fatto che la formulazione dell'addebito sarebbe stata incerta, ha disposto la restituzione degli atti al PM. (Fattispecie in cui l'imputato risultava rinviato a giudizio "per avere emesso assegni......senza la autorizzazione del trattario e comunque senza sufficiente provvista". La Corte, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha osservato che la restituzione degli atti al PM appariva, inoltre, suscettibile di determinare una insormontabile stasi processuale ed integrava, pertanto, ulteriore profilo di abnormità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)