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Sez. 1, Sentenza n. 9661 del 22/09/1993 (Rv. 483822 - 01)

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Sottoscrizione | Omissione - Sottoscrizione da parte di giudice non componente del collegio - Deposito del provvedimento - Integrazione o correzione della sottoscrizione nell'originale da parte degli effettivi giudicanti - Inammissibilità - Integrale rinnovazione da parte dello stesso giudice o collegio - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483822-01

Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Sottoscrizione

Nel caso di provvedimento inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice o perché sottoscritto da giudice che non faceva parte del Collegio, mentre non è consentito, dopo il deposito in cancelleria, procedere alla integrazione o correzione della sottoscrizione da parte degli effettivi giudicanti sull'originale, è invece consentito provvedere alla sua integrale rinnovazione da parte dello stesso Collegio o dello stesso giudice monocratico che aveva riservato la decisione, i quali, preso atto dell'inesistenza della decisione già pubblicata e in quanto ancora investiti della potestà di decidere, non consumata da un atto inesistente, possono procedere alla nuova deliberazione e redazione della sentenza alla stregua degli articoli 276, 132, secondo comma, cod. proc. civ. e 119 Disp. Att.. Detto potere non interferisce col potere di impugnazione della parte in quanto, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., la sentenza mancante della sottoscrizione del giudice si sottrae al principio della necessaria conversione della nullità in mezzo di impugnazione, per cui essa può essere dichiarata nulla con autonoma azione a formare oggetto di rinnovazione ufficiosa, purché questa intervenga prima della pronuncia del giudice di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)