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Sez. L, Sentenza n. 4213 del 16/05/1990 (Rv. 467187 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DIRITTO DEL LAVORATORE AMMALATO - DECADENZA E RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO - CONDIZIONI - MANCATA INDICAZIONE DELLE FASCE ORARIE - EFFETTO.*
Stato
decisa il 1990-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467187-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DIRITTO DEL LAVORATORE AMMALATO - DECADENZA E RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO - CONDIZIONI - MANCATA INDICAZIONE DELLE FASCE ORARIE - EFFETTO.*

La sanzione della decadenza dal diritto all'indennità di malattia o della riduzione (alla metà) di tale trattamento, quale prevista dal quattordicesimo comma dell'art. 15 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge n. 638 del 1983, non è applicabile, nei confronti del lavoratore assente dal servizio perché ammalato e non rinvenuto nella propria abitazione dal medico incaricato della visita di controllo, ove non siano state ancora determinate dagli organi competenti (e quindi nel periodo anteriore all'entrata in vigore del d.m. 25 febbraio 1984) le fasce orarie in cui il lavoratore ammalato è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per consentire l'effettuazione del detto controllo, non potendo - in tale fase transitoria - nemmeno applicarsi le fasce orarie previste dai contratti collettivi di lavoro. (V 9204/87, mass n 456417; (V 9205/87, mass n 456418; (Conf 905/89, mass n 461900; (Conf 844/89, mass n 461863).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 15 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)