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Sez. L, Sentenza n. 10462 del 30/10/1990 (Rv. 469567 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - VISITA DI CONTROLLO - MANCATO REPERIMENTO AL DOMICILIO - PERDITA O RIDUZIONE DELLA INDENNITÀ DI MALATTIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469567-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - VISITA DI CONTROLLO - MANCATO REPERIMENTO AL DOMICILIO - PERDITA O RIDUZIONE DELLA INDENNITÀ DI MALATTIA - CONDIZIONI.*

Con riguardo ai lavoratori assenti dal servizio perché ammalati e non reperiti alla visita di controllo a domicilio, l'applicabilità della sanzione della perdita o della riduzione dell'indennità di malattia, prevista dall'art. 5, comma quattordicesimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge n. 638 del 1983), dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 78 del 1988, presuppone l'avvenuta Determinazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi del tredicesimo comma dello stesso articolo, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro della sanità, non potendo - ai fini dell'applicabilità della sanzione predetta - considerarsi equipollente a tale decreto (emesso il 15 luglio 1986 e pubblicato sulla G.U. Del 24 dello stesso mese) il decreto del ministro della sanità del 25 febbraio 1984 concernente (ai sensi del nono comma dello stesso art. 5) lo schema-tipo delle convenzioni ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori. Pertanto, le sanzioni predette sono applicabili solo nel periodo successivo all'entrata in vigore del citato decreto del 1986 ed in tale periodo la visita di controllo ambulatoriale può essere imposta al lavoratore solo in caso di assenza del medesimo alla visita domiciliare, salva restando la sanzione economica (quanto alla indennità di malattia) conseguente al solo fatto dell'ingiustificata assenza alla visita domiciliare predetta. (Conf 5193/90, mass n 467542; (Conf 4088/90, mass n 467107; (Conf 1943/90, mass n 465809; (contra 4213/90, mass n 467187; (contra 905/89, mass n 461900).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)