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Sez. L, Sentenza n. 9205 del 11/12/1987 (Rv. 456418 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - VISITE DI CONTROLLO A DOMICILIO - ASSENZA DEL LAVORATORE AMMALATO - SANZIONE DELLA DECADENZA DAL DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA O DELLA RIDUZIONE DELLA MEDESIMA EX ART. 5 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - MANCATA DETERMINAZIONE DELLE FASCE ORARIE.*
Stato
decisa il 1987-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456418-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - VISITE DI CONTROLLO A DOMICILIO - ASSENZA DEL LAVORATORE AMMALATO - SANZIONE DELLA DECADENZA DAL DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA O DELLA RIDUZIONE DELLA MEDESIMA EX ART. 5 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - MANCATA DETERMINAZIONE DELLE FASCE ORARIE.*

Con riguardo alle visite di controllo a domicilio, nel caso in cui il lavoratore - assente dal servizio perché ammalato - non sia rinvenuto nella propria abitazione dal medico incaricato del controllo, non trova applicazione la sanzione della decadenza dal diritto all'indennità di malattia o della riduzione dell'indennità medesima, quale prevista dal quattordicesimo comma dell'art. 5 d.l. n. 463 del 1983 (convertito nella legge n. 638 del 1983) ove non siano state ancora determinate dagli organi competenti le fasce orarie in cui il lavoratore ammalato ha l'Onere di rimanere presso il proprio domicilio per consentire l'effettuazione del suddetto controllo, non potendo - in tale fase transitoria - nemmeno applicarsi le fasce orarie previste dai contratti collettivi di lavoro. (V 4857/87, mass n 453482; (V 6097/87, mass n 454432).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)