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Sez. L, Sentenza n. 8107 del 09/08/1990 (Rv. 468745 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - AGGRAVAMENTO PER INABILITÀ PREESISTENTI DERIVANTI DA FATTI ESTRANEI AL LAVORO - DETERMINAZIONE - CRITERI - FORMULA GABRIELLI - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1990-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468745-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - AGGRAVAMENTO PER INABILITÀ PREESISTENTI DERIVANTI DA FATTI ESTRANEI AL LAVORO - DETERMINAZIONE - CRITERI - FORMULA GABRIELLI - ESTREMI.*

A norma dell'art. 79 del T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportato non all'attività di lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità; tale rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza fra questa ed il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio (cosiddetta formula Gabrielli). (V 4696/82, mass n 422643; (Conf 1645/84, mass n 433719).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)