diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 534 del 21/01/1999 (Rv. 522483 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Aggravamento per inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni facenti capo a gestione Inail diversa - Determinazione - Formula Gabrielli - Modalità di applicazione - Applicabilità - Portata.
Stato
decisa il 1999-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522483-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

A norma dell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 112, il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio - quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, ovvero da altro infortunio tutelato da una diversa gestione Inail - deve essere rapportato non alla attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità; tale rapporto è espresso da una frazione (la cosiddetta formula Gabrielli) avente come denominatore la ridotta attitudine preesistente e come numeratore la differenza tra quest'ultima (minuendo) ed il grado di attitudine al lavoro residuato dopo l'infortunio (sottraendo).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)