Sez. 3, Sentenza n. 2872 del 02/04/1997 (Rv. 503456 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Condotta dell'alienante o anche dell'acquirente volta a distogliere il conduttore dalla consultazione dei registri immobiliari - Conseguente decorso del termine di decadenza - Responsabilità aquiliana dei suddetti - Configurabilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE
In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, l'inosservanza da parte del conduttore del termine previsto a pena di decadenza dall'art. 39, comma primo legge n. 392 del 1978, per l'esercizio del diritto di riscatto in caso di vendita del bene locato, comporta per il locatore o anche per il terzo acquirente una responsabilità aquiliana solo ove vi sia stata una loro condotta rivolta ad indurlo nel convincimento dell'insussistenza del trasferimento e, quindi, a distoglierlo dall'onere di consultare i registri immobiliari per avere notizia del trasferimento stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)