Sez. 3, Sentenza n. 6417 del 16/07/1996 (Rv. 498578 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Termine di sei mesi dalla trascrizione del contratto di vendita - Motivi della non tempestiva conoscenza della trascrizione - Irrilevanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE
Il diritto di riscatto a favore del conduttore di immobile non abitativo, disciplinato dall'art. 39 legge 27 luglio 1978 n. 392, deve essere esercitato entro il termine di 6 mesi dalla trascrizione del contratto di vendita a pena di decadenza, non potendosi avere riguardo a circostanze oggettive o soggettive dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del tempo. Conseguentemente, non possono rilevare i motivi per i quali il conduttore non sia venuto tempestivamente a conoscenza della trascrizione della vendita, essendo data al conduttore la possibilità di far valere solo una responsabilità aquiliana del locatore o anche del terzo acquirente, se vi sia stata una loro condotta fraudolenta volta ad indurlo al convincimento dell'insussistenza del trasferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)