Sez. 1, Sentenza n. 396 del 13/01/1995 (Rv. 489690 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sindacato ai fini della eventuale disapplicazione sul provvedimento integrativo della norma violata - Limiti - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, quello cioè integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta pena (nella specie, introduzione del divieto di sosta permanente per caravan ed autocaravan su tutte le vie e piazze del territorio comunale, motivato dalla necessità di liberare i posti macchina destinati alla sosta delle autovetture e di dare così ai veicoli che partecipano alla circolazione la possibilità di parcheggio, stante l'insufficienza di aree destinate a tale scopo), ma tale sindacato, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, deve restare circoscritto alla legittimità e, pertanto, può implicare un controllo sulla rispondenza delle finalità perseguite dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge, non, invece, un controllo attinente al merito circa l'idoneità delle scelte dell'amministrazione stessa a realizzare gli scopi contemplati dalla legge. (Nella specie la S.C., ribadendo il principio di diritto di cui alla massima, ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva disapplicato la menzionata ordinanza di divieto ritenendo che il sindaco aveva omesso di indicare alcuna specifica ragione di pubblico interesse idonea a giustificarne l'adozione e ravvisando un esercizio immotivato e discriminatorio del potere di ordinanza attribuito all'autorità comunale dagli artt. 3 e 4 del codice della strada).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Strada art. 3 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 3 CORTE COST., Cod. Strada art. 4 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)