diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 21173 del 29/09/2006 (Rv. 592853 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sindacato sul provvedimento integrativo della norma violata ai fini della sua eventuale disapplicazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592853-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il giudice ordinario può sindacare la legittimità del provvedimento presupposto, al fine della sua eventuale disapplicazione ove lo ritenga illegittimo; tale controllo, quando venga prospettato uno sviamento di potere, può spingersi fino a verificare la rispondenza delle finalità perseguite dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non può tradursi in una indebita ingerenza nel merito delle scelte operate dall'amministrazione, ovvero in una verifica della idoneità delle scelte compiute dall'amministrazione per perseguire gli scopi normativamente previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale il giudice di pace aveva annullato l'ordinanza ingiunzione emessa per violazione dell'ordinanza sindacale che, allo scopo di garantire l'igiene del territorio, aveva assoggettato tutti i veicoli da turismo itinerante al divieto di campeggio, non condividendo la scelta di non distinguere tra quei mezzi che, per la mancanza di autonomi servizi igienici, avrebbero potuto compromettere le condizioni igieniche del territorio comunale da quelli, come i "camper", che, in quanto muniti di servizi igienici funzionali, a suo avviso, non avrebbero potuto incidere negativamente sull'igiene del territorio).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)