Sez. 3, Sentenza n. 17429 del 31/07/2006 (Rv. 593578 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE | Incendio - Responsabilità del conduttore - Configurabilità - Esenzione da responsabilità - Condizioni - Prova della non imputabilità dell'incendio - Necessità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivanti da incendio, qualora non provi che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreta, non era a lui imputabile, sicché, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta della perdita o del deterioramento della cosa locata resta a suo carico, con conseguente obbligo di risarcimento danni, giusta disposto dell'art. 1588 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)