Sez. L - , Ordinanza n. 26178 del 08/09/2023 (Rv. 668629 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Coadiutori familiari - Obbligo contributivo - Art. 7 del d.l. n. 463 del 1983, conv. con l. n. 638 del 1983 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
In tema di obblighi contributivi, ai coadiutori familiari non si applica il particolare limite retributivo minimo previsto dall'art. 7 del d.l. n. 463 del 1983, conv. dalla l. n. 638 del 1983, in ragione del carattere derogatorio di detta norma che impone di circoscriverne l'applicazione ai soli casi dalla stessa indicati ovvero all'ipotesi di espresso richiamo del legislatore, non potendosi, viceversa,
reputare operante in virtù del mero richiamo del limite minimo di cui all'art. 1 del d.l. n. 402 del 1981.
Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 1 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)