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Sez. L, Sentenza n. 9733 del 07/10/1997 (Rv. 508589 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Artigiani e commercianti - Lavoratrici - Indennità giornaliera di maternità - Misura - Parametro del salario minimo computabile ai fini contributivi ex art. 1 D.L. n. 402 del 1981 - Applicabilità - Ulteriore limite minimo di retribuzione ex art. 7 D.L. n. 463 del 1983 - Irrilevanza - Dubbi di legittimità costituzionale per violazione degli artt.3 e 38 Cost. in relazione al trattamento delle lavoratrici subordinate e delle professioniste - Esclusione. .
Stato
decisa il 1997-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508589-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

In tema di misura della indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome, il rinvio contenuto nell'art. 4 della legge 20 dicembre 1987, n. 546 al minimale di retribuzione stabilito ai fini contributivi dall'art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402 convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, non implica un richiamo anche dei diversi criteri di calcolo di detto minimale stabiliti dall'art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983, n. 638, trattandosi di criteri che introducono un meccanismo autonomo, derogativo di quello generale fissato nel cit. art. 1 del D.L. n. 402 e non destinato ad integrarsi con questo, senza che l'omesso richiamo dei suddetti successivi criteri possa dar luogo a dubbi di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 38 Cost., in relazione al diverso trattamento fatto, con riguardo alla medesima indennità, alle lavoratrici dipendenti, attesa la radicale diversità delle due situazioni, o in relazione al richiamo anche alle successive modificazioni del criterio di calcolo del minimale, contenuto nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1990 n. 379, ai fini dell'indennità di maternità delle lavoratrici autonome libere professioniste, trattandosi di richiamo non esteso anche all'autonomo criterio di calcolo di cui al menzionato art. 7 del D.L. 463, ma limitato allo sviluppo dei meccanismi di adeguamento indicati nello stesso art. 1 de D.L. 402 ovvero agli interventi diretti del legislatore destinati ad incidere su di esso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 1 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)