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Sez. L, Sentenza n. 6798 del 27/07/1996 (Rv. 498818 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Artigiani e commercianti - Lavoratrici - Indennità giornaliera di maternità - Misura - Parametro del salario minimo computabile ai fini contributivi ex art. 1 D.L. n. 402 del 1981 - Applicabilità - Ulteriore limite minimo di retribuzione ex art. 7 D.L. n. 463 del 1983 - Irrilevanza - Comparabilità ex art. 3 Cost. del trattamento delle lavoratrici subordinate e delle professioniste - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498818-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

In relazione all'art. 4 della legge 29 dicembre 1987 n. 546, che fissa la misura dell'indennità giornaliera di maternità spettante alle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali con riferimento alla disciplina di determinazione dei salari minimi ai fini contributivi di cui all'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 537 del 1981 (disciplina comprensiva di un meccanismo di adeguamento automatico annuale basato sulle variazioni automatiche delle pensioni, salvo revisioni triennali da effettuarsi con decreto ministeriale con riferimento alla dinamica dei minimi dei contratti collettivi nazionali), non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7, primo comma, della legge 11 settembre 1983 n. 638, che prevedono, limitatamente ad alcune categorie, che i minimi contributivi non possano, comunque, essere inferiori a una determinata percentuale (successivamente aumentata con l'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 338 del 1989, convertito dalla legge n. 389 del 1989) del trattamento minimo mensile di pensione. Nè è configurabile, per la diversità di situazioni, una disparità di trattamento, rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost., rispetto ai trattamenti di maternità previsti a favore delle lavoratrici subordinate, ovvero per le donne iscritte a casse di previdenza e assistenza per liberi professionisti (per le quali ultime, peraltro, il trattamento minimo è analogamente commisurato al salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981).

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1987 num. 546 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 1 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)