diritto.io

Sez. L - , Ordinanza n. 1684 del 26/01/2021 (Rv. 660284 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Familiare coadiutore - Obblighi contributivi - Sussistenza - Condizioni - Abitualità e prevalenza - Nozioni - Prevalenza dell’apporto del coadiutore rispetto a quello degli altri occupati nell’azienda - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2021-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660284-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

In tema di contributi dovuti per il familiare coadiutore, l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 613 del 1966, allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)