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Sez. 1, Sentenza n. 45260 del 27/09/2013 Cc. (dep. 08/11/2013) Rv. 257912 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 - Riconoscimento da parte del giudice dell'esecuzione della condizione di terzo in buona fede - Opposizione da parte dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati - Possibilità.
Stato
decisa il 2013-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257912-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (subentrata all'Agenzia del demanio nella gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a confisca ai sensi del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50) è legittimata a proporre opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione abbia riconosciuto, "inaudita altera parte", la condizione di terzo di buona fede ad un creditore garantito da ipoteca su un bene confiscato ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Decreto Legge 04/02/2010 num. 4, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 31/03/2010 num. 50, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)