Sez. 1, Sentenza n. 21 del 19/09/2014 Cc. (dep. 05/01/2015) Rv. 261713 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Controversie di natura amministrativa in materia di confisca - Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati - Notifica all'Avvocatura dello Stato degli atti giudiziali e delle sentenze - Necessità - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
In tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, per le controversie di natura amministrativa derivanti dalla applicazione delle norme per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia Nazionale spetta all'Avvocatura dello Stato, cui, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, devono essere notificati gli atti giudiziali e le sentenze, a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato la nullità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione penale, investito dall'istanza del terzo creditore diretta ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia della garanzia reale costituita sul bene confiscato, per l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale all'Agenzia Nazionale presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 53, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 55, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)