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Sez. 1, Sentenza n. 29378 del 29/04/2010 Cc. (dep. 27/07/2010) Rv. 247858 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 - Beni gravati da ipoteca - Incidente di esecuzione - Liberazione da ipoteca - Agenzia del demanio - Legittimazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247858-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

L'Agenzia del demanio è legittimata, in riferimento a beni immobili confiscati ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992 e quindi acquisiti al patrimonio dello Stato, alla proposizione dell'incidente di esecuzione diretto a ottenere la liberazione degli stessi dagli oneri corrispondenti alle ipoteche costituite quale garanzia reale delle posizioni debitorie del condannato. (La Corte ha precisato che con il D.L. n. 4 del 2010, conv. con L. n. 50 del 2010, le competenze prima spettanti all'Agenzia del demanio sono state trasferite all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata anche in riferimento ai beni oggetto di confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. con L. n. 356 del 1992).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Decreto Legge 04/02/2010 num. 4, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 31/03/2010 num. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)