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Sez. 3, Sentenza n. 15428 del 10/08/2004 (Rv. 575945 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Impresa assicuratrice - Liquidazione coatta amministrativa - Sinistri verificatisi anteriormente alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione - Soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria - Fondo di garanzia - Conseguenze - Successiva liquidazione dell'impresa cessionaria - Interruzione del giudizio e obbligo di comunicazione all'impresa designata - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575945-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di danni derivanti dalla circolazione di veicoli coperti da assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della legge n. 990 del 1969, con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima della pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta dell'impresa presso la quale il veicolo era assicurato, a norma dell'art. 4 D.L. n. 578 del 1978 (conv. nella legge n. 738 del 1978), soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria è direttamente il Fondo di garanzia per le vittime della strada, non già l'impresa "cessionaria" del portafoglio di quella posta in liquidazione, che assume, invece, la posizione di rappresentante sostanziale e processuale, per legge, del Fondo medesimo; pertanto solo il "Fondo" - e non l'impresa cessionaria - è tenuto ad adempiere il giudicato di condanna ed è passivamente legittimato rispetto all'eventuale azione esecutiva. Ne consegue che la messa in liquidazione anche dell'impresa cessionaria non fa venir meno il rapporto di essa rispetto al Fondo, (in conformità anche alla "ratio" dell'art. 25 legge 990 del 1968 che consente all'impresa messa in liquidazione coatta la prosecuzione del giudizio salva la comunicazione - cui è subordinata l'efficacia della sentenza - della pendenza della lite all'impresa designata), dovendosi escludere sia l'interruzione del giudizio, sia la necessità della comunicazione della lite all'impresa designata, perché il Fondo è già rappresentato in giudizio dall'impresa cessionaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 3, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)