Sez. 3, Sentenza n. 8609 del 06/05/2004 (Rv. 572678 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE | Premio dipendente per una parte da elementi mutevoli - Obbligo di comunicazione degli elementi variabili da parte dell'assicurato - Inadempimento - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE
Anche nei contratti di assicurazione in cui il premio per una parte è definito e invariabile e per una parte dipende da elementi mutevoli, in funzione di dati da trasmettersi periodicamente dall'assicurato all'assicuratore, in caso di mancata comunicazione, alla fine del periodo assicurativo, degli elementi essenziali per la determinazione della quota integrativa del premio e di mancato pagamento della massima, si verifica prima la sospensione della garanzia assicurativa, prevista dall'art. 1901, secondo comma, cod. civ., e quindi opera la risoluzione di diritto prevista dal terzo comma del medesimo articolo se l'assicuratore nel termine di sei mesi da quando la quota di premio è scaduta non agisce per la riscossione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)