Sez. 3, Sentenza n. 4195 del 06/05/1996 (Rv. 497416 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Obblighi del concedente e dell'utilizzatore - Clausola contrattuale prevedente l'obbligazione dell'utilizzatore di custodire la cosa - Natura di clausola vessatoria - Esclusione.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel contratto di "leasing" il concedente è tenuto a garantire all'utilizzatore il pacifico godimento del bene ed, a sua volta, l'utilizzatore è tenuto ad avere cura del bene, ad usarlo in modo ragionevole ed a conservarlo nello stato in cui gli è stato consegnato, tant'è che quest'ultimo, alla scadenza del termine pattuito per il godimento, deve restituire il bene nello stato in cui gli era stato consegnato, salvo che eserciti, se pattuito, il diritto di acquistare il bene o di prorogare il rapporto di "leasing" per un ulteriore periodo. Ne consegue che l'obbligazione di custodire il bene da parte dell'utilizzatore è parte integrante del contratto in oggetto e la clausola dell'accordo che esplicitamente la prevede non può considerarsi vessatoria e non ha bisogno, pertanto, di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)