Sez. 3, Sentenza n. 1266 del 11/02/1997 (Rv. 502347 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria - Clausola prevedente la responsabilità dell'utilizzatore in caso di perdita o deterioramento della cosa estesa anche al caso fortuito e alla forza maggiore - Carattere vessatorio - Esclusione.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che addossa all'utilizzatore ogni rischio per il deterioramento o la perdita dei beni oggetto del contratto, anche se dovuti a caso fortuito o a forza maggiore, non ha carattere vessatorio ed è quindi valida indipendentemente dalla specifica sottoscrizione a norma dell'art. 1341 cod. civ. poiché essa si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale ricavabile - in via analogica - dall'art. 1523 cod. civ. sulla vendita a rate con riserva della proprietà, confermata, del resto, nella definizione legislativa di cui all'art. 17 della legge 2 maggio 1976 n. 183, che (pur se nell'ambito della normativa speciale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno) considera quale elemento caratteristico e naturale del contratto di leasing l'assunzione di ogni rischio da parte dell'utilizzatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1523, Legge 02/05/1976 num. 183 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)