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Sez. 1, Sentenza n. 8512 del 19/11/1987 (Rv. 456039 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO - NATURA - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - TERMINE - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456039-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO - NATURA - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - TERMINE - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Le tasse portuali di sbarco ed imbarco, previste dalla legge 9 febbraio 1963 n. 82 e poi dal decreto legge 28 febbraio 1974 n. 47 (convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974 n. 117), che la legge 5 maggio 1976 n. 355 ha espressamente esteso al porto di Cagliari, sempreché si tratti di movimento di merci nell'ambito territoriale del porto stesso, ove è autorizzata ad operare l'apposita azienda dei mezzi meccanici (e non quindi in approdi esterni, quale quello di sarroch), hanno natura di tasse in senso proprio, non di imposte o dazi doganali, in quanto si correlano a prestazioni pubblicistiche inerenti alle suddette operazioni, ma rientrano nell'ambito della disciplina dei diritti doganali, e, quindi, vanno riscosse dagli uffici doganali con ingiunzione, avverso la quale l'opposizione dell'intimato, a pena di decadenza e conseguente definitività dell'accertamento, deve essere proposta nel termine di quindici giorni, ai sensi dell'art. 82 della legge doganale di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43. La brevità di tale termine, rispetto a quello ordinario di trenta giorni e la sua applicabilità indipendentemente da un'espressa menzione nella relativa ingiunzione, manifestamente non pongono la suddetta norma in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dato che l'indicata diversità di trattamento trova giustificazione nelle particolari esigenze di rapidità per l'esazione delle tasse portuali, e che, inoltre, la Mancanza di quella specifica menzione non può implicare un sacrificio del diritto di difesa, alla stregua delle qualità professionali degli operatori doganali, le quali rendono sufficiente, per la tutela del diritto stesso, il richiamo nel provvedimento ingiuntivo del menzionato art. 82. (V 5684/84, mass n 437357).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 09/02/1963 num. 82, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1974 num. 47 art. 2, Legge 16/04/1974 num. 117, Legge 05/05/1976 num. 355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)