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Sez. 3, Sentenza n. 15308 del 07/07/2007 (Rv. 598804 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Disciplina ex art. 67 legge 27 luglio 1978 n. 392 - Nuovo accordo volto specificamente a sottrarre il rapporto di locazione al regime transitorio e a sottoporlo al regime ordinario - Necessità - Accertamento - Valutazione rimessa al giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2007-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598804-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE

In tema di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, per sottrarre il rapporto contrattuale al regime transitorio di cui all'art. 67, della legge 27 luglio 1978 n. 392 e per rendere, pertanto, applicabile allo stesso l'art. 29 della legge citata, é necessario che tra le parti intervenga un accordo contenente una pattuizione volta specificamente all'applicabilità del medesimo art. 29 ovvero che venga stipulato un contratto ontologicamente nuovo, avente, cioé, natura e contenuto novativo, il quale, in particolare, implichi la sottrazione del rapporto locatizio al regime transitorio e la sottoposizione dello stesso al regime ordinario, non essendo idoneo a produrre tali conseguenze un qualsivoglia nuovo negozio giuridico. L'accertamento della sussistenza della predette due ipotesi é riservato all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e da violazioni di legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)