Sez. 5, Sentenza n. 4051 del 21/03/2001 (Rv. 544981 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | A mezzo posta o con consegna all'ufficio finanziario - Copia depositata con la costituzione in giudizio - Sottoscrizione dell'autore dell'atto (parte o difensore) - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
Il ricorso introduttivo del giudizio (tanto di primo grado quanto d'appello) dinanzi alle commissioni tributarie, nella disciplina del D.Lgs. n. 546 del 1992, ove direttamente proposto per mezzo del servizio postale o con consegna all'ufficio finanziario, è inammissibile tutte le volte in cui manchi, nella copia depositata con la costituzione in giudizio, la sottoscrizione dell'autore dell'atto (e cioè della parte ovvero del suo difensore), indipendentemente dalla circostanza che la controparte non contesti la sottoscrizione dell'originale.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 3 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)