Sez. L, Sentenza n. 425 del 19/01/1979 (Rv. 396543 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - LAVORATORE A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO ANCHE IN IPOTESI DI NON PRESTAZIONE DEL LAVORO STESSO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO - LAVORATORE A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO ANCHE IN IPOTESI DI NON PRESTAZIONE DEL LAVORO STESSO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - PERSISTENZA.*
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo essere negato il diritto del lavoratore alla retribuzione per quei periodi temporali in cui lo stesso, pur non prestando la propria opera per il datore di lavoro, sia obbligato a tenersi a disposizione di questo per la prestazione lavorativa in qualsiasi momento sia richiesta. In tal caso, l'esonero del correlativo Obbligo del datore di lavoro puo conseguire solo all'obiettivo inadempimento del lavoratore ovvero ad una pattizia sospensione del lavoro, che importi un'aspettativa non retribuita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)