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Sez. L, Sentenza n. 5922 del 09/11/1981 (Rv. 416689 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE SUCCEDUTISI NEL TEMPO - RICONDUCIBILITÀ AD UN UNICO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - CONDIZIONI - EFFETTI - PERIODI INTERMEDI DI INOPEROSITÀ - SOSPENSIONI CONCORDATE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - COMPARAZIONE FRA RETRIBUZIONE SECONDO I VARI CONTRATTI A TERMINE E RETRIBUZIONE SECONDO I MINIMI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER IL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416689-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE SUCCEDUTISI NEL TEMPO - RICONDUCIBILITÀ AD UN UNICO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - CONDIZIONI - EFFETTI - PERIODI INTERMEDI DI INOPEROSITÀ - SOSPENSIONI CONCORDATE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - COMPARAZIONE FRA RETRIBUZIONE SECONDO I VARI CONTRATTI A TERMINE E RETRIBUZIONE SECONDO I MINIMI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER IL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - CRITERI.*

Nel caso in cui più contratti a termine succedutisi nel tempo fra le stesse parti siano riconducibili ad un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, perché illegittimamente sottoposti a termine o perché posti in essere al fine di eludere la legge, i periodi intermedi d'inoperosità, ove non sia provata la persistenza, nel corso di essi, dell'Obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro per la prestazione della propria attività lavorativa subordinata, sono assimilabili a delle sospensioni concordate del rapporto di lavoro e non debbono, pertanto, essere retribuiti. La comparazione tra quanto percepito dal lavoratore per i periodi nei quali vi è stata prestazione di lavoro secondo i vari contratti a termine e quanto invece gli sarebbe spettato secondo i minimi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria, ove il rapporto si fosse svolto, senza violazione della legge, come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, deve avvenire globalmente, tenendo conto di tutte le somme corrisposte al lavoratore nei periodi in cui egli ha prestato la sua opera, e non già sulla base di un raffronto mensile che escluda dal computo quanto dal lavoratore mensilmente percepito in eccesso rispetto al minimo suddetto. (V 3642/81, mass n 414266; (V 425/79, mass n 396543).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)