Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 31/05/1971 (Rv. 352093 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - REATI NON ACCERTATI IN GIUDIZIO PENALE O ESTINTI - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - GIUDIZIO CIVILE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - POTERE DOVERE DEL GIUDICE CIVILE DI ACCERTARE LA SUSSISTENZA DEL REATO - ARCHIVIAZIONE DELL'AZIONE PENALE - IRRILEVANZA - MANCATA DECLARATORIA DELL'ESTINZIONE DEL REATO - ININFLUENZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - REATI NON ACCERTATI IN GIUDIZIO PENALE O ESTINTI - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - GIUDIZIO CIVILE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - POTERE DOVERE DEL GIUDICE CIVILE DI ACCERTARE LA SUSSISTENZA DEL REATO - ARCHIVIAZIONE DELL'AZIONE PENALE - IRRILEVANZA - MANCATA DECLARATORIA DELL'ESTINZIONE DEL REATO - ININFLUENZA.*
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, nel caso di Estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), il giudice civile ha il potere dovere di accertare preventivamente se il fatto generatore del danno costituisce reato, e a tale indagine non e di impedimento il provvedimento di archiviazione dell'Azione penale pronunziato dal giudice penale, ai sensi dell'art 74 cod proc pen. tale statuizione, infatti, da se sola non acquista carattere di definitivita, per cui il giudice civile conserva il potere di accertare se un illecito civile rivesta gli estremi del reato, anche se la declaratoria di prescrizione del reato medesimo non risulti essere stata emessa, trattandosi di una causa evidente di Estinzione dell'Azione penale, che opera in modo autonomo, indipendentemente dalla pronunzia giudiziale. (V 3859'69, mass n 344200' 748'68, mass n 331999).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)