Sez. 3, Sentenza n. 2781 del 14/05/1979 (Rv. 399086 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - ESTINZIONE DEL REATO - ACCERTAMENTO DEL FATTO COME REATO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE CIVILE - PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - ESTINZIONE DEL REATO - ACCERTAMENTO DEL FATTO COME REATO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE CIVILE - PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE - IRRILEVANZA.*
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, nel caso di Estinzione del reato, il giudice civile ha il potere-dovere di accertare se il fatto generatore del danno costituisca reato. A tale indagine non e di impedimento il provvedimento di archiviazione ex art 74 cod proc pen, perche, verificatasi l'Estinzione del reato, non essendo piu possibile tale accertamento da parte del giudice penale, esso deve essere compiuto necessariamente dal giudice civile. (Conf 1652/71, mass n 352093).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)