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Sez. 1, Sentenza n. 37630 del 18/06/2014 Cc. (dep. 12/09/2014) Rv. 260809 - 01

PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI | Pluralità di condanne a pene detentive temporanee - Limite di trenta anni di reclusione complessiva posto dall'art. 78, primo comma, cod. pen. - Interpretazione - Diritto del condannato a non subire nell'intera vita un periodo di reclusione superiore a tale limite - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260809-01

PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI

Il disposto di cui all'art. 78, comma primo, cod.pen., secondo cui la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di anni trenta di reclusione, non deve essere inteso nel senso che il condannato non possa essere detenuto per un periodo complessivamente eccedente i trenta anni nel corso della vita, ma nel senso che, nella esecuzione di una pluralità di condanne a pena detentiva, il criterio moderatore in questione opera con riguardo alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all'atto della commissione di un nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)