Sez. 5, Sentenza n. 50135 del 27/11/2015 Cc. (dep. 21/12/2015) Rv. 265966 - 01
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI | Cumulo delle pene - Pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi - Determinazione di un unico cumulo - Possibilità - Esclusione - Modalità per procedere ai cumuli parziali.
PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI
In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che può procedersi, invece, al calcolo unitario delle pene concorrenti se dette pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 73 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)