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Sez. 1, Sentenza n. 3431 del 26/05/1980 (Rv. 407262 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - IN GENERE - INFRAZIONI VALUTARIE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLE LEGGI N 159 E N 863 DEL 1976 - SANZIONI PECUNIARIE - DIRITTO DELLO STATO ALLA RISCOSSIONE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DEL TESORO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PENALE- ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407262-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - IN GENERE - INFRAZIONI VALUTARIE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLE LEGGI N 159 E N 863 DEL 1976 - SANZIONI PECUNIARIE - DIRITTO DELLO STATO ALLA RISCOSSIONE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DEL TESORO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PENALE- ESCLUSIONE.*

In tema di infrazione valutaria, nel vigore della normativa anteriore alle leggi n 159 e n 863 del 1976, la prescrizione quinquennale del diritto dello stato alla riscossione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, la quale decorre dal momento della consumazione dell'infrazione stessa, e resta interrotta, con effetto istantaneo, dalla comunicazione al trasgressore del verbale di accertamento, non subisce altra interruzione in conseguenza del provvedimento con cui il ministro del tesoro sospende il procedimento sanzionatorio, in attesa della definizione di giudizio penale promosso per la stessa violazione, ed allo scopo di acquisire ulteriori elementi d'indagine, tenuto conto che tale procedimento, diretto a soddisfare un interesse esclusivo dello stato medesimo, ha natura amministrativa, e che quel provvedimento, non traducendosi in una partecipazione al debitore della volonta di conseguire il soddisfacimento del credito, non e qualificabile come atto di Costituzione in mora. (V 1502/78, mass n 390875).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Regio Decr. Legge 12/05/1938 num. 794, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 2, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 17, Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)