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Sez. 3, Sentenza n. 2754 del 09/03/1995 (Rv. 491028 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Procedimento di primo grado trattato secondo il rito ordinario - Impugnazione - Secondo le forme ordinarie - Necessità.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491028-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Per il principio della ultrattività del rito, ove la controversia, ancorché introdotta con ricorso, sia stata trattata in primo grado con il rito ordinario in luogo di quello del lavoro al quale è assoggettata (nella specie: determinazione dell'equo canone ex art. 45 legge 27 luglio 1978 n. 392) debbono essere seguite le forme ordinarie anche per la proposizione dell'appello e dell'eventuale appello incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 433, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 51, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89, Legge 04/12/1992 num. 477 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)