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Sez. 1, Sentenza n. 2543 del 28/03/1990 (Rv. 466234 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE - CONTROVERSIE IN TEMA DI LAVORO O DI PREVIDENZA - TRATTAZIONE SECONDO IL RITO ORDINARIO - IMPUGNAZIONE - ADOZIONE DELLA FORMA DEL RICORSO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466234-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE - CONTROVERSIE IN TEMA DI LAVORO O DI PREVIDENZA - TRATTAZIONE SECONDO IL RITO ORDINARIO - IMPUGNAZIONE - ADOZIONE DELLA FORMA DEL RICORSO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

Per il principio della cosiddetta ultrattività del rito, qualora una controversia sia stata trattata con il rito ordinario, anziché secondo le norme del processo del lavoro, l'impugnazione - quale che sia il suo oggetto - deve essere proposta con citazione a udienza fissa, da notificarsi nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.. tuttavia, qualora l'appellante adotti la Forma del ricorso, propria del rito speciale, invece che quella ordinaria della citazione, l'impugnazione, in ossequio al principio processuale della conservazione degli Atti, è da ritenersi egualmente ammissibile, sempre che la notifica di essa sia tempestiva ai sensi dei citati articoli. (V 326/87, mass n 450078, sulla seconda parte; (V 5577/84, mass n 437251, sulla seconda parte; (Conf 4583/85, mass n 442041, sulla prima parte; (Conf 6161/84, mass n 437804, sulla prima parte; (Conf 1493/84, mass n 433580, sulla prima parte; (Conf 1661/80, mass n 405266 sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)