Sez. 5, Sentenza n. 46714 del 28/11/2007 Ud. (dep. 14/12/2007) Rv. 238877 - 01
SENTENZA - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE E AI DANNI | Insussistenza della colpa del querelante - Revoca della condanna al risarcimento del danno e non di quella relativa alle spese processuali e alla rifusione delle spese dell'imputato - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni.
SENTENZA - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE E AI DANNI
È illegittima la decisione con cui il Tribunale - in riforma della sentenza del giudice di pace - revochi - avendo ritenuto insussistente la colpa del querelante - la condanna al risarcimento del danno dello stesso e non anche la condanna al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, le quali rivestono identica "ratio" rispetto alla prima, posto che la previsione di un automatismo tra assoluzione perché il fatto non sussiste e rimborso delle spese contrasta con i principi costituzionali sulla responsabilità soggettiva (cfr. Corte cost. sent. n. 180 del 1993 e 423 del 1993 e ord. n. 93 del 1994).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)