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Sez. U, Sentenza n. 3522 del 24/03/1993 (Rv. 481535 - 01)

Sport - Federazioni sportive | Rapporto di lavoro di lavoratori con mansioni tecniche presso strutture periferiche - Natura privata - Condizioni - Conseguenze - Sopravvenienza della legge n. 138 del 1992 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481535-01

Sport - Federazioni sportive

Il rapporto di lavoro di lavoratori con mansioni tecniche in servizio presso strutture periferiche di una federazione sportiva, ove di carattere subordinata (il che va accertato alla stregua delle sue effettive modalità di svolgimento ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalle parti), ha natura non pubblica ma privata (con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario) se all'assunzione, ancorché anteriormente alla legge 23 marzo 1981 n. 91, abbia proceduto direttamente la federazione, essendo in contrario irrilevante la sopravvenuta entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992 n. 138, il cui art. 3 contiene l'espressa abrogazione dei commi terzo e quarto dell'art. 14 della citata legge n. 91 del 1981 e la previsione dell'inquadramento nei ruoli del CONI (peraltro subordinatamente al superamento di concorso per titoli e prova selettiva attitudinale) del personale con rapporto di lavoro privato a tempo determinato in servizio alla data del 31 dicembre 1990 presso le federazioni sportive nazionali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14, Legge 31/01/1992 num. 138 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)