Sez. U, Sentenza n. 5763 del 10/06/1998 (Rv. 516312 - 01)
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE | Rapporto di lavoro - Svolgimento di mansioni amministrative presso la struttura centrale della federazione - Natura pubblica - Assunzione a norma dell'art. 14, comma quarto della legge n. 91 del 1981 - Irrilevanza.
SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE
Il rapporto di lavoro del dipendente che svolge mansioni di carattere amministrativo presso la struttura centrale della Federazione italiana golf è di natura pubblica, ancorché il lavoratore sia stato assunto a norma dell'art. 14, quarto comma della legge n. 91 del 1981, che prevede l'assunzione da parte delle Federazioni esclusivamente con contratto di diritto privato. Non è infatti decisivo il dato formale derivante dal citato art. 14 in presenza dell'attribuzione di mansioni amministrative nella sede centrale e, cioè, dello svolgimento di quelle mansioni che la legge riserva a dipendenti assunti dal C.O.N.I., del quale le Federazioni costituiscono organi. Consegue che la controversia concernente il rapporto in questione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)