Sez. L, Sentenza n. 1493 del 06/03/1986 (Rv. 444868 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CONDIZIONI - STATO DI DISOCCUPAZIONE - SUFFICIENZA - CARATTERE VOLONTARIO O INVOLONTARIO DI DETTO STATO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - DIMISSIONI DEL LAVORATORE - REINSERIMENTO NEL SISTEMA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - DIRITTO DEL LAVORATORE MEDESIMO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CONDIZIONI - STATO DI DISOCCUPAZIONE - SUFFICIENZA - CARATTERE VOLONTARIO O INVOLONTARIO DI DETTO STATO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - DIMISSIONI DEL LAVORATORE - REINSERIMENTO NEL SISTEMA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - DIRITTO DEL LAVORATORE MEDESIMO.*
In tema di collocamento obbligatorio, condizione necessaria e sufficiente perché un soggetto appartenente ad una delle categorie protette possa essere iscritto negli appositi elenchi presso l'U.P.l.m.o. Per l'avviamento al lavoro, è lo stato di disoccupazione del soggetto medesimo, come espressamente previsto dall'art. 19 della legge cit., senza che rilevino le ragioni di tale disoccupazione che pertanto può essere sia involontaria che volontaria; consegue che le dimissioni date dal lavoratore non gli precludono il diritto al reinserimento nel sistema del collocamento obbligatorio mediante la reiscrizione nelle liste suddette. (V 4300/85, mass n 441776; (V 2197/85, mass n 440075).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)