Sez. 4, Sentenza n. 4172 del 19/05/1989 Ud. (dep. 23/03/1990) Rv. 183827 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONALITÀ - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONALITÀ - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI.*
La rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto eccezionale in relazione al principio di oralità della fase di secondo grado, in cui vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi in primo grado. Il potere di disporre la rinnovazione è, di conseguenza, vincolato e subordinato alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti. (Conf mass n 178704; (Conf mass n 174977).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)