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Sez. 1, Sentenza n. 25217 del 04/05/2016 Cc. (dep. 16/06/2016) Rv. 266980 - 01

REO - ABITUALITÀ NEL REATO - IN GENERE | Declaratoria di abitualità nel delitto - Condannato in espiazione pena - Giudizio di pericolosità sociale - Lontananza nel tempo del " fine pena" - Valutazione - Necessità.
Stato
decisa il 2016-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266980-01

REO - ABITUALITÀ NEL REATO - IN GENERE

La declaratoria di abitualità nel delitto di cui all'art. 103 cod. pen., da cui deriva l'applicazione o la prosecuzione di una misura di sicurezza, può intervenire anche nei confronti di soggetti che si trovano in uno stato di espiazione di una pena detentiva, essendo, peraltro, necessaria una rigorosa verifica, da parte del Magistrato di sorveglianza, della pericolosità sociale del soggetto detenuto, anche tenendo conto della lontananza nel tempo della data di scadenza della pena detentiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto della richiesta di dichiarazione di delinquenza abituale, rilevando che la notevole lontananza nel tempo della scadenza del titolo esecutivo non consentiva - avuto riguardo alla personalità del condannato e alle emergenze concrete - di formulare un giudizio di attualità della pericolosità sociale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 103 CORTE COST., Cod. Pen. art. 204 CORTE COST., Cod. Pen. art. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)