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Sez. 3, Sentenza n. 4635 del 20/04/1993 (Rv. 481929 - 01)

Procedimenti cautelari - Sequestro - Convalida - In genere | Esecuzione delle misure cautelari - Forme - Accertamento della regolarità e della validità del sequestro - Competenza del giudice della convalida.
Stato
decisa il 1993-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481929-01

Procedimenti cautelari - Sequestro - Convalida - In genere

L'esecuzione delle misure cautelari, pur avvenendo nelle forme previste per l'esecuzione per consegna o rilascio (sequestro giudiziario) od in quelle previste per il pignoramento (sequestro conservativo), non trasforma i provvedimenti stessi in atti di esecuzione forzata, né li assoggetta alla specifica competenza del giudice dell'esecuzione, trattandosi di mero richiamo della legge alle operazioni esecutive e non all'intero sistema di tutela giurisdizionale stabilito in materia; ne consegue che la competenza a decidere sulla regolarità e validità del sequestro appartiene al giudice investito dal giudizio sulla convalida e sul merito, e non al giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 677, Cod. Proc. Civ. art. 678, Cod. Proc. Civ. art. 679

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)