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Sez. U, Sentenza n. 11989 del 25/05/2009 (Rv. 608206 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI | Sovracanone ex art. 1 della legge n. 959 del 1953 - Natura giuridica - Presupposti - Effettivo esercizio della derivazione d'acqua - Necessità - Esclusione - Impossibilità di esercizio per fatto non imputabile al concessionario - Conseguenze - Riduzione o cessazione dell'obbligo di pagamento del sovracanone.
Stato
decisa il 2009-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608206-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI

Il sovracanone dovuto dal concessionario di grandi derivazioni d'acqua ai consorzi dei bacini imbriferi ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 959 del 1953 si distingue sia dall'omonimo istituto previsto dall'art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933, il quale consiste in una mera maggiorazione del canone concessorio applicabile in presenza di determinate condizioni con provvedimento del Ministro delle finanze, sia dal canone concessorio per la derivazione d'acqua, non costituendo una controprestazione nascente dal rapporto concessorio, ma una prestazione pecuniaria imposta dalla legge a favore dei consorzi di bacino, con finalità d'integrazione delle risorse degli enti territoriali interessati; esso, pur basandosi sul solo presupposto fattuale della titolarità della concessione di derivazione, e non già sull'uso effettivo della stessa, ed essendo quindi dovuto indipendentemente dall'entrata in funzione degl'impianti, postula un nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa idrica, è non è quindi dovuto o è dovuto in misura ridotta qualora la derivazione risulti totalmente o parzialmente inutilizzabile per calamità naturali o comunque per cause non imputabili al concessionario.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 959 art. 1 com. 8, Legge 27/12/1953 num. 959 art. 1 com. 9, Legge 30/12/1959 num. 1254 art. 2, Legge 22/12/1980 num. 925 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)