Sez. L, Sentenza n. 7540 del 13/08/1996 (Rv. 499208 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - MASSIMALI DI RETRIBUZIONE | Computabilità, ex art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988, delle somme eccedenti il massimale annuo - Pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988 - Applicabilità della nuova disciplina - Modalità - Rilevanza della data di originaria liquidazione della pensione - Sussistenza - Quota aggiuntiva ex art. 21 citato - Natura giuridica - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - MASSIMALI DI RETRIBUZIONE
In tema di computo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67, come interpretato dall'art. 3, comma secondo bis, del D.L. 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160 - che, al fine di attenuare il sacrificio derivante dal sistema del tetto pensionistico nei confronti dei pensionati la cui retribuzione era stata peraltro oggetto di contribuzione sull'intero ammontare della retribuzione, ha consentito, ai fini del calcolo della pensione, il computo, a decorrere dal 1 gennaio 1988, anche della parte di retribuzione imponibile eccedente il massimale, normativa che deve applicarsi anche, conformemente a quanto stabilito da Corte cost. n. 72 del 1990, alle pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988 - il momento al quale deve farsi riferimento nel valutare le retribuzioni imponibili eccedenti il massimale è quello della originaria data di decorrenza della pensione; la data del primo gennaio 1988 indica pertanto soltanto il momento a partire dal quale deve essere corrisposta la quota aggiuntiva, liquidata in base al citato art. 21, sesto comma, la quale, peraltro, non costituisce una pensione a sè stante, ma deve essere considerata come una parte integrante della pensione determinata in base al massimale, pensione che, pur aumentata di tale quota, resta unica. (V. Sent. n. 72, 1990, Corte Cost.)
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)