Sez. L, Sentenza n. 4906 del 09/10/1985 (Rv. 442288 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - SCRITTURA AD SUBSTANTIAM - DEROGABILITÀ EX ART. 2096 COD. CIV. - CONTRATTI COLLETTIVI CORPORATIVI - RILEVANZA - CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI EFFICACI ERGA OMNES O NON - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - SCRITTURA AD SUBSTANTIAM - DEROGABILITÀ EX ART. 2096 COD. CIV. - CONTRATTI COLLETTIVI CORPORATIVI - RILEVANZA - CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI EFFICACI ERGA OMNES O NON - ESCLUSIONE.*
L'inciso del primo comma dell'art. 2096 cod. civ., che fa salva l'eventuale diversa disposizione delle norme corporative in relazione alla regola generale di carattere inderogabile secondo cui il patto di prova, convenuto all'atto dell'assunzione del prestatore di lavoro, deve risultare da atto scritto a pena di nullità, si riferisce esclusivamente ai contratti collettivi stipulati dai Sindacati nell'abrogato sistema corporativo e non anche ai contratti collettivi postcorporativi, sia di diritto comune, che - non costituendo fonti di diritto - hanno efficacia meramente contrattuale, sia quelli resi efficaci erga omnes in virtù dei decreti presidenziali emanati in forza della delega contenuta nella legge 14 luglio 1959 n. 741, in ragione della loro origine contrattuale e del limite oggettivo del potere delegato rappresentato dall'art. 5 della legge cit. Secondo cui tali contratti collettivi non potevano essere in contrasto con norme imperative. (V 1756/83, mass n 426600; (V 2574/79, mass n 398908).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 com. 1, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)