Sez. L, Sentenza n. 2574 del 05/05/1979 (Rv. 398908 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - SCRITTA - NECESSITA - LETTERA DI ASSUNZIONE CONTENENTE LA PREVISIONE DEL PERIODO DI PROVA - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - SCRITTA - NECESSITA - LETTERA DI ASSUNZIONE CONTENENTE LA PREVISIONE DEL PERIODO DI PROVA - INSUFFICIENZA.*
In tema di Costituzione del rapporto di lavoro subordinato, ed al fine della validita del patto di prova, il requisito della Forma scritta ad substantiam, prescritto dall'art 2096 primo comma cod civ con disposizione non derogabile in base a contratti collettivi di natura privatistica, postula una estrinsecazione documentale della volonta contrattuale di entrambe le parti, e, pertanto, non puo ritenersi soddisfatto dalla sola lettera di assunzione del datore di lavoro, contenente la previsione del periodo di prova.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)