Sez. 5, Sentenza n. 19103 del 10/03/2004 Ud. (dep. 23/04/2004) Rv. 227756 - 01
GIUDICE DI PACE - SANZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (ESCLUSIONE) | Reati divenuti di competenza del giudice di pace - Richiesta di applicazione, in appello, delle relative pene - Manca, espressa rinuncia al beneficio della sospensione condizionale - Irrilevanza.
GIUDICE DI PACE - SANZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (ESCLUSIONE)
La richiesta, avanzata in sede di appello, in base alla normativa transitoria contenuta nel D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, di applicazione delle pene previste per i reati divenuti di competenza del giudice di pace, non può essere respinta a cagione della mancata, espressa rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso in primo grado, dovendosi detta rinuncia considerare implicita nella richiesta in questione, atteso il disposto di cui all'art. 60 del citato D.Lgs., il quale esclude l'applicabilità della sospensione condizionale alle pene irrogate dal giudice di pace.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)