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Sez. 4, Sentenza n. 9273 del 10/12/2002 Ud. (dep. 28/02/2003) Rv. 223684 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - GUIDA IN STATO DI EBREZZA | Nuova disciplina di cui al D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - Applicabilità ai reati anteriormente commessi - Sospensione condizionale della pena - Espressa esclusione del beneficio.
Stato
decisa il 2002-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223684-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - GUIDA IN STATO DI EBREZZA

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non può essere concessa la sospensione condizionale della pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto il nuovo regime sanzionatorio, essendo complessivamente più favorevole, si applica anche ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella ed espressamente esclude la possibilità della concessione del beneficio (art. 60 D. Lgs. 274/2000).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)