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Sez. 4, Sentenza n. 25201 del 28/03/2003 Ud. (dep. 11/06/2003) Rv. 225721 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Reati di competenza del giudice di pace - Regime transitorio - Concessione del beneficio - Esclusione - Competenza per connessione del giudice superiore - Concessione del beneficio - Possibilità.
Stato
decisa il 2003-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225721-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Quando a norma dell'art. 64 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato - in virtù della prorogatio iurisditionis - dal giudice superiore, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso, applicandosi in tal caso, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 63 al Titolo II del suddetto decreto, la previsione ostativa di cui all'art. 60 del d.lgs. cit. (nell'affermare tale principio la Corte ha osservato che a differenti conclusioni deve invece giungersi laddove il reato di competenza del giudice di pace sia giudicato dal giudice superiore per motivi di connessione, sul rilievo che il beneficio deve riguardare l'intera pronuncia).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)