diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 31057 del 13/06/2003 Ud. (dep. 23/07/2003) Rv. 226114 - 01

GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE | Disciplina transitoria - Reato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 274/2000 - Competenza di un giudice diverso dal giudice di pace - Applicazione delle pene detentive - Esclusione - Applicazione del nuovo regime sanzionatorio - Sospensione condizionale della pena - Esclusione del beneficio - Criterio.
Stato
decisa il 2003-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226114-01

GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE

Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, trovano applicazione, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 63 comma 1 e 64 d.lgs. cit., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso d.lgs., in quanto più favorevoli, ai sensi dell'art. 2 comma 3 cod. pen., dovendo escludersi che la mancata previsione della sospensione condizionale delle pene irrogate dal giudice di pace (art. 60 d.lgs. cit.) determini un trattamento in concreto più sfavorevole per l'imputato, tenuto conto che il beneficio stesso può essere revocato (l'imputazione riguardava i reati di modificazione dello stato dei luoghi e di invasione dei terreni, previsti rispettivamente dagli artt. 632 e 633 comma 1 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 632, Cod. Pen. art. 633 com. 1, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)